Art. 44

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i gruppi di origine delle partite di pollame riproduttore e pollame da reddito

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i gruppi di origine delle partite di pollame riproduttore e pollame da reddito L’ingresso nell’Unione di partite di pollame riproduttore e pollame da reddito è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di gruppi che soddisfano le seguenti prescrizioni: a) i gruppi non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità; b) se i gruppi sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle: i) le autorità competenti del paese terzo o territorio di origine hanno fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano: — i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1; o — i criteri generali per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 2, per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1; ii) per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4; c) i gruppi sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza delle malattie conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e non sono risultati infetti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione dai seguenti agenti: i) Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum e Mycoplasma gallisepticum in caso di Gallus gallus; ii) Salmonella arizonae [sierogruppo O:18(k)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis e Mycoplasma gallisepticum in caso di Meleagris gallopavo; iii) Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp; d) i gruppi sono detenuti in stabilimenti che, in caso di conferma di infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae, nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione hanno applicato le seguenti misure: i) il gruppo infetto è stato macellato o è stato abbattuto e distrutto; ii) dopo la macellazione o l’abbattimento del gruppo infetto di cui al punto i), lo stabilimento è stato pulito e disinfettato; iii) dopo la pulizia e la disinfezione di cui al punto ii), tutti i gruppi nello stabilimento sono risultati negativi a due prove per la ricerca dell’infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae eseguite ad almeno 21 giorni di intervallo conformemente al programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera c); e) i gruppi sono detenuti in stabilimenti che, in caso di conferma di micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis), nei 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione hanno applicato le seguenti misure: i) il gruppo infetto è risultato negativo a due prove per la ricerca di micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) eseguite conformemente al programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera c) sull’intero gruppo ad almeno 60 giorni di intervallo; o ii) il gruppo infetto è stato macellato o è stato abbattuto e distrutto, lo stabilimento è stato pulito e disinfettato e dopo la pulizia e la disinfezione tutti i gruppi nello stabilimento sono risultati negativi a due prove per la ricerca di micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) eseguite ad almeno 21 giorni di intervallo conformemente al programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera c).
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Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i gruppi di origine delle partite di pollame riproduttore e pollame da reddito (Art. 44 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo