Art. 42

Ingresso di pollame in Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione

In vigore dal 30 gen 2020
Ingresso di pollame in Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di pollame riproduttore e di pollame da reddito destinate a uno Stato membro avente lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni: a) non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle; b) sono stati tenuti in isolamento, per un periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione, nello stabilimento di origine o in uno stabilimento di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale, in cui: i) nessun capo di pollame è stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di carico della partita; ii) nel periodo di cui al punto i) non è stato introdotto alcun volatile non appartenente alla partita; iii) non è stata effettuata alcuna vaccinazione; c) sono risultati negativi, nel periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle eseguite su campioni di sangue, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell’infezione del 5 % con il 95 % di confidenza. 2.   L’ingresso nell’Unione di partite di pollame destinato alla macellazione in uno Stato membro avente lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione è consentito solo se gli animali di tali partite provengono da gruppi che: a) non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle e sono risultati negativi, nel periodo almeno pari ai 14 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi contro il virus della malattia di Newcastle eseguite su campioni di sangue, con un livello tale da rilevare una prevalenza dell’infezione del 5 % con il 95 % di confidenza; o b) sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell’infezione da virus della malattia di Newcastle nei 14 giorni precedenti tale data, su un campione casuale di tamponi cloacali o su campioni di feci prelevati da almeno 60 volatili. 3.   L’ingresso nell’Unione di partite di pulcini di un giorno destinate a uno Stato membro avente lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione è consentito solo se gli animali di tali partite: a) non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle; b) sono nati da uova da cova provenienti da gruppi che soddisfano una delle seguenti prescrizioni: i) non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle; o ii) sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato; o iii) sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova; c) provengono da un incubatoio in cui i metodi di lavoro adottati garantiscono che le uova dei pulcini di un giorno destinati all’ingresso nell’Unione siano incubate in momenti e locali completamente separati rispetto alle uova che non soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b).
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Ingresso di pollame in Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione (Art. 42 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo