Art. 41
Misure di prevenzione specifiche per i contenitori in cui è trasportato il pollame
In vigore dal 30 gen 2020
Misure di prevenzione specifiche per i contenitori in cui è trasportato il pollame
L’ingresso nell’Unione di partite di pollame è consentito solo se tali partite sono state trasportate in contenitori che, in aggiunta alle prescrizioni dell’, soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
sono chiusi secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
b)
recano le informazioni relative alle specie e categorie specifiche di pollame di cui all’allegato XVI;
c)
in caso di pulcini di un giorno, sono monouso, puliti e utilizzati per la prima volta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-41