Art. 41

Misure di prevenzione specifiche per i contenitori in cui è trasportato il pollame

In vigore dal 30 gen 2020
Misure di prevenzione specifiche per i contenitori in cui è trasportato il pollame L’ingresso nell’Unione di partite di pollame è consentito solo se tali partite sono state trasportate in contenitori che, in aggiunta alle prescrizioni dell’, soddisfano le seguenti prescrizioni: a) sono chiusi secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; b) recano le informazioni relative alle specie e categorie specifiche di pollame di cui all’allegato XVI; c) in caso di pulcini di un giorno, sono monouso, puliti e utilizzati per la prima volta.
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Misure di prevenzione specifiche per i contenitori in cui è trasportato il pollame (Art. 41 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo