Art. 39
Indennità da infezione da virus della malattia di Newcastle del paese terzo o territorio di origine o della loro zona
In vigore dal 30 gen 2020
Indennità da infezione da virus della malattia di Newcastle del paese terzo o territorio di origine o della loro zona
1. Un paese terzo, un territorio o una loro zona sono considerati indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle se in essi non si sono verificati focolai di tale infezione nel pollame per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di certificazione della partita, ai fini della spedizione nell’Unione, da parte del veterinario ufficiale.
2. A seguito della comparsa di un focolaio di infezione da virus della malattia di Newcastle in un paese terzo, un territorio o una loro zona precedentemente indenni da tale malattia, come indicato al paragrafo 1, il paese terzo, il territorio o la loro zona in questione sono considerati di nuovo indenni dall’infezione da virus della malattia di Newcastle purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
è stata attuata una politica di abbattimento totale per lottare contro la malattia;
b)
si è proceduto a una pulizia e a una disinfezione adeguate in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti;
c)
per un periodo almeno pari ai tre mesi successivi al completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente del paese terzo o territorio ha dimostrato l’assenza di tale malattia nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona mediante un’intensificazione delle indagini, comprese prove di laboratorio relative al focolaio.
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