Art. 38
Indennità dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del paese terzo o territorio di origine o della loro zona
In vigore dal 30 gen 2020
Indennità dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del paese terzo o territorio di origine o della loro zona
1. Un paese terzo, un territorio o una loro zona sono considerati indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità se hanno fornito alla Commissione le seguenti garanzie:
a)
è stato attuato un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all’, lettera a), per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data di certificazione della partita, ai fini della spedizione nell’Unione, da parte del veterinario ufficiale;
b)
non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in tale paese terzo, territorio o loro zona nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di certificazione della partita, ai fini della spedizione nell’Unione, da parte del veterinario ufficiale.
2. Successivamente alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un paese terzo, un territorio o una loro zona precedentemente considerati indenni da tale malattia, come indicato al paragrafo 1, il paese terzo, il territorio o la loro zona in questione sono considerati di nuovo indenni dall’influenza aviaria ad alta patogenicità purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
è stata attuata una politica di abbattimento totale per lottare contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;
b)
si è proceduto a una pulizia e a una disinfezione adeguate in tutti gli stabilimenti precedentemente infetti;
c)
per un periodo almeno pari ai tre mesi successivi al completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente del paese terzo o territorio ha attuato, con esito negativo, un programma di sorveglianza che offre almeno la confidenza, sulla base di un campione rappresentativo randomizzato delle popolazioni a rischio, atta a dimostrare l’assenza di infezione, tenuto conto delle specifiche circostanze epidemiologiche relative ai focolai che si sono verificati.
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