Art. 43 · Identificazione dei ratiti riproduttori e dei ratiti da reddito

Art. 43

Identificazione dei ratiti riproduttori e dei ratiti da reddito

In vigore dal 30 gen 2020
Identificazione dei ratiti riproduttori e dei ratiti da reddito L’ingresso nell’Unione di partite di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati individualmente mediante collari o un transponder iniettabile: a) con il codice del paese terzo o territorio di origine conforme alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere; b) conforme alle norme ISO 11784 e ISO 11785.
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