Art. 180
Prescrizioni speciali per l’ingresso di materiale germinale e prodotti di origine animale imballati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni speciali per l’ingresso di materiale germinale e prodotti di origine animale imballati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio
1. La reintroduzione nell’Unione di partite di materiale germinale e di prodotti di origine animale imballati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l’ingresso è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
il materiale germinale rimane nel contenitore originale e l’imballaggio dei prodotti di origine animale è intatto;
b)
il materiale germinale e i prodotti di origine animale sono accompagnati:
i)
dal certificato sanitario originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine — o dagli equivalenti elettronici presentati nell’IMSOC— o da una copia autenticata del certificato sanitario ufficiale fornita dall’autorità competente dello Stato membro di origine;
ii)
da uno dei seguenti documenti, in cui sia indicato il motivo per cui l’ingresso è stato negato e, se del caso, il luogo e la data di scarico, magazzinaggio e ricarico nel paese terzo o nel territorio e in cui sia confermato che sono soddisfatte le prescrizioni di cui alla lettera c):
—
una dichiarazione dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo o territorio; o
—
in caso di contenitori con un sigillo originale intatto, una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita;
iii)
una dichiarazione dell’autorità competente di uno Stato membro in cui quest’ultima accetta la partita e indica il luogo di destinazione per il suo ritorno;
c)
qualora il materiale germinale o i prodotti di origine animale di cui alle lettere a) e b) siano stati scaricati nel paese terzo o nel territorio, l’autorità competente del paese terzo o del territorio certifica quanto segue:
i)
il materiale germinale o i prodotti di origine animale non sono stati sottoposti ad altre manipolazioni, eccetto lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico;
ii)
sono state adottate misure efficaci per evitare la contaminazione del contenitore in cui il materiale germinale viene collocato o dell’imballaggio dei prodotti di origine animale con agenti patogeni delle malattie elencate durante lo scarico, il magazzinaggio e il ricarico;
2. Il trasporto e l’arrivo della partita nel luogo di destinazione sono controllati conformemente agli del regolamento delegato (UE) 2019/1666.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-180