Art. 181
Prescrizioni speciali per l’ingresso di prodotti di origine animale non imballati o sfusi che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o un territorio elencati
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni speciali per l’ingresso di prodotti di origine animale non imballati o sfusi che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o un territorio elencati
1. La reintroduzione nell’Unione di partite di prodotti di origine animale non imballati o sfusi che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o di un territorio elencati ne ha negato l’ingresso è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
il paese terzo o il territorio che hanno negato l’ingresso sono elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale che sono rinviati nell’Unione;
b)
i prodotti di origine animale sono accompagnati:
i)
dal certificato sanitario originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine — o dagli equivalenti elettronici presentati nell’IMSOC — o da una copia autenticata del certificato ufficiale fornita dall’autorità competente dello Stato membro di origine;
ii)
da uno dei seguenti documenti:
—
da una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo o territorio, che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato e confermi che il sigillo apposto sul veicolo o sul contenitore della partita è stato aperto solo per scopi ufficiali, che i prodotti sono stati manipolati solo nella misura minima necessaria a tali scopi, in particolare senza scaricarli, e che il veicolo o il contenitore sono stati nuovamente sigillati subito dopo; o
—
in caso di partite sigillate, da una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato;
iii)
da una dichiarazione dell’autorità competente di uno Stato membro in cui quest’ultima accetta la partita e indica il luogo di destinazione per il suo ritorno.
2. Il trasporto e l’arrivo della partita nel luogo di destinazione sono controllati conformemente agli del regolamento delegato (UE) 2019/1666.
Storico versioni
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