Art. 113
Campionamento e prove dopo l’ingresso nell’Unione
In vigore dal 30 gen 2020
Campionamento e prove dopo l’ingresso nell’Unione
L’autorità competente dello Stato membro di destinazione garantisce che il pollame riproduttore e il pollame da reddito nato da uova da cova che sono entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona sia sottoposto a un esame clinico effettuato da un veterinario ufficiale presso lo stabilimento di destinazione entro la data di scadenza dei pertinenti periodi di cui all’, paragrafo 2, e, se necessario, sottoposto a campionamento per realizzare prove destinate a verificarne lo stato di salute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-113