Art. 112

Obblighi degli operatori per quanto riguarda la manipolazione delle uova da cova dopo l’ingresso nell’Unione e del pollame nato da tali uova da cova

In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi degli operatori per quanto riguarda la manipolazione delle uova da cova dopo l’ingresso nell’Unione e del pollame nato da tali uova da cova 1.   Gli operatori dello stabilimento di destinazione collocano le uova da cova di pollame entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona: a) in incubatrici separate dalle altre uova da cova; o b) in incubatrici in cui sono già presenti altre uova da cova. 2.   Gli operatori di cui al paragrafo 1 provvedono affinché il pollame riproduttore e il pollame da reddito nato dalle uova da cova di cui al suddetto paragrafo sia tenuto in modo continuativo: a) nell’incubatoio per un periodo almeno pari alle tre settimane successive alla data della schiusa; o b) negli stabilimenti in cui il pollame è stato inviato dopo la schiusa, nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, per un periodo almeno pari alle tre settimane successive alla data della schiusa. 3.   Durante i periodi di cui al paragrafo 2, gli operatori tengono il pollame nato da uova da cova entrate nell’Unione separato dagli altri gruppi di pollame. 4.   Se il pollame riproduttore e il pollame da reddito nato da uova da cova che sono entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona è stato introdotto in locali o recinti dove è presente altro pollame, i pertinenti periodi di cui al paragrafo 2 decorrono dalla data di introduzione dell’ultimo volatile e nessun capo di pollame è spostato da tali locali o recinti prima della fine di tali periodi. 5.   Se le uova da cova di pollame entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona sono state collocate in incubatrici in cui altre uova da cova erano già presenti: a) le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 si applicano a tutto il pollame nato dalle uova da cova presenti nella stessa incubatrice delle uova da cova che sono entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona; b) i pertinenti periodi di cui al paragrafo 2 decorrono dalla data della schiusa dell’ultimo uovo da cova entrato nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona.
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Obblighi degli operatori per quanto riguarda la manipolazione delle uova da cova dopo l’ingresso nell’Unione e del pollame nato da tali uova da cova (Art. 112 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo