Art. 112
Obblighi degli operatori per quanto riguarda la manipolazione delle uova da cova dopo l’ingresso nell’Unione e del pollame nato da tali uova da cova
In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi degli operatori per quanto riguarda la manipolazione delle uova da cova dopo l’ingresso nell’Unione e del pollame nato da tali uova da cova
1. Gli operatori dello stabilimento di destinazione collocano le uova da cova di pollame entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona:
a)
in incubatrici separate dalle altre uova da cova;
o
b)
in incubatrici in cui sono già presenti altre uova da cova.
2. Gli operatori di cui al paragrafo 1 provvedono affinché il pollame riproduttore e il pollame da reddito nato dalle uova da cova di cui al suddetto paragrafo sia tenuto in modo continuativo:
a)
nell’incubatoio per un periodo almeno pari alle tre settimane successive alla data della schiusa;
o
b)
negli stabilimenti in cui il pollame è stato inviato dopo la schiusa, nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, per un periodo almeno pari alle tre settimane successive alla data della schiusa.
3. Durante i periodi di cui al paragrafo 2, gli operatori tengono il pollame nato da uova da cova entrate nell’Unione separato dagli altri gruppi di pollame.
4. Se il pollame riproduttore e il pollame da reddito nato da uova da cova che sono entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona è stato introdotto in locali o recinti dove è presente altro pollame, i pertinenti periodi di cui al paragrafo 2 decorrono dalla data di introduzione dell’ultimo volatile e nessun capo di pollame è spostato da tali locali o recinti prima della fine di tali periodi.
5. Se le uova da cova di pollame entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona sono state collocate in incubatrici in cui altre uova da cova erano già presenti:
a)
le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 si applicano a tutto il pollame nato dalle uova da cova presenti nella stessa incubatrice delle uova da cova che sono entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona;
b)
i pertinenti periodi di cui al paragrafo 2 decorrono dalla data della schiusa dell’ultimo uovo da cova entrato nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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