Art. 113 · Campionamento e prove dopo l’ingresso nell’Unione

Art. 113

Campionamento e prove dopo l’ingresso nell’Unione

In vigore dal 30 gen 2020
Campionamento e prove dopo l’ingresso nell’Unione L’autorità competente dello Stato membro di destinazione garantisce che il pollame riproduttore e il pollame da reddito nato da uova da cova che sono entrate nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona sia sottoposto a un esame clinico effettuato da un veterinario ufficiale presso lo stabilimento di destinazione entro la data di scadenza dei pertinenti periodi di cui all’, paragrafo 2, e, se necessario, sottoposto a campionamento per realizzare prove destinate a verificarne lo stato di salute.
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