Art. 110

Deroghe e prescrizioni speciali per le partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

In vigore dal 30 gen 2020
Deroghe e prescrizioni speciali per le partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti In deroga agli , l’ingresso nell’Unione di partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti è consentito se tali uova soddisfano le seguenti prescrizioni: a) provengono da stabilimenti: i) registrati dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine; ii) nei quali non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nei 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova; iii) attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova; b) per quanto riguarda la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità: i) le uova da cova non sono state vaccinate contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità; ii) se i gruppi di origine sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all’allegato XIII; c) per quanto riguarda la vaccinazione contro il virus della malattia di Newcastle, le uova da cova non sono state vaccinate contro il virus della malattia di Newcastle e se il gruppo di origine è stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle: i) l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano: — i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1; o — i criteri generali per i vaccini riconosciuti contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e le uova da cova sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 2, per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1; ii) per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4; d) provengono da gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 24 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie; e) provengono da gruppi che: i) sono stati isolati nello stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la raccolta delle uova; ii) nelle prove effettuate conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato XVII per sottoporre a prova le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e meno di 20 uova da cova di tale pollame prima dell’ingresso nell’Unione, non sono risultati infetti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione dai seguenti agenti: — Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum e Mycoplasma gallisepticum in caso di Gallus gallus; — Salmonella arizonae [sierogruppo O:18(k)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis e Mycoplasma gallisepticum in caso di Meleagris gallopavo; — Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.
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Deroghe e prescrizioni speciali per le partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti (Art. 110 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo