Art. 109

Ingresso di uova da cova in Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione

In vigore dal 30 gen 2020
Ingresso di uova da cova in Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova destinate a uno Stato membro avente lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione è consentito solo se tali uova: a) non sono state vaccinate contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle; b) sono originarie di gruppi che soddisfano le prescrizioni di uno dei seguenti punti: i) non sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle; o ii) sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino inattivato; o iii) sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova.
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Ingresso di uova da cova in Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione (Art. 109 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo