Art. 107
Gruppo di origine delle uova da cova
In vigore dal 30 gen 2020
Gruppo di origine delle uova da cova
L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova di pollame è consentito solo se tali uova sono originarie di gruppi che soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
se i gruppi sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all’allegato XIII;
b)
se i gruppi sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle:
i)
l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano:
—
i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1; o
—
i criteri generali per i vaccini riconosciuti contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame e le uova da cova da cui provengono i pulcini di un giorno sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 2, per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1;
ii)
per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4;
c)
i gruppi sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza delle malattie conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e non sono risultati infetti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un’infezione dai seguenti agenti:
i)
Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum e Mycoplasma gallisepticum in caso di Gallus gallus;
ii)
Salmonella arizonae [sierogruppo O:18(k)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis e Mycoplasma gallisepticum in caso di Meleagris gallopavo;
iii)
Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;
d)
sono stati tenuti in stabilimenti che, in caso di conferma di infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae nei 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova per la spedizione nell’Unione, hanno applicato le seguenti misure:
i)
il gruppo infetto è stato macellato o è stato abbattuto e distrutto;
ii)
dopo la macellazione o l’abbattimento del gruppo infetto di cui al punto i), lo stabilimento è stato pulito e disinfettato;
iii)
dopo la pulizia e la disinfezione di cui al punto ii), tutti i gruppi nello stabilimento sono risultati negativi a due prove per la ricerca dell’infezione da Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae eseguite ad almeno 21 giorni di intervallo conformemente al programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera c);
e)
sono stati tenuti in stabilimenti che, in caso di conferma di micoplasmosi aviare (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) nei 12 mesi precedenti la data di raccolta delle uova per la spedizione nell’Unione, hanno applicato le seguenti misure:
i)
il gruppo infetto è risultato negativo a due prove per la ricerca di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) eseguite conformemente al programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera c) sull’intero gruppo ad almeno 60 giorni di intervallo;
o
ii)
il gruppo infetto è stato macellato o è stato abbattuto e distrutto, lo stabilimento è stato pulito e disinfettato e dopo la pulizia e la disinfezione tutti i gruppi nello stabilimento sono risultati negativi a due prove per la ricerca di micoplasmosi aviarie (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) eseguite ad almeno 21 giorni di intervallo conformemente al programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera c);
f)
i gruppi sono stati sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 24 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie.
Storico versioni
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