Art. 108
Uova da cova della partita
In vigore dal 30 gen 2020
Uova da cova della partita
L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova di pollame è consentito solo se soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
se le uova da cova sono state vaccinate contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all’allegato XIII;
b)
se le uova da cova sono state vaccinate contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle:
i)
l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;
ii)
per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4;
c)
le uova da cova devono essere marcate:
i)
utilizzando un inchiostro colorato;
ii)
in caso di uova da cova di pollame diverso dai ratiti, con un timbro che indichi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine di cui all’;
iii)
in caso di uova da cova di ratiti, con un timbro indicante il codice ISO del paese terzo o territorio di origine e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine di cui all’;
d)
le uova da cova devono essere state disinfettate secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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