Art. 108

Uova da cova della partita

In vigore dal 30 gen 2020
Uova da cova della partita L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova di pollame è consentito solo se soddisfano le seguenti prescrizioni: a) se le uova da cova sono state vaccinate contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all’allegato XIII; b) se le uova da cova sono state vaccinate contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle: i) l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1; ii) per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4; c) le uova da cova devono essere marcate: i) utilizzando un inchiostro colorato; ii) in caso di uova da cova di pollame diverso dai ratiti, con un timbro che indichi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine di cui all’; iii) in caso di uova da cova di ratiti, con un timbro indicante il codice ISO del paese terzo o territorio di origine e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine di cui all’; d) le uova da cova devono essere state disinfettate secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine.
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Uova da cova della partita (Art. 108 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo