Art. 108 · Uova da cova della partita

Art. 108

Uova da cova della partita

In vigore dal 30 gen 2020
Uova da cova della partita L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova di pollame è consentito solo se soddisfano le seguenti prescrizioni: a) se le uova da cova sono state vaccinate contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all’allegato XIII; b) se le uova da cova sono state vaccinate contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle: i) l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1; ii) per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4; c) le uova da cova devono essere marcate: i) utilizzando un inchiostro colorato; ii) in caso di uova da cova di pollame diverso dai ratiti, con un timbro che indichi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine di cui all’; iii) in caso di uova da cova di ratiti, con un timbro indicante il codice ISO del paese terzo o territorio di origine e il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine di cui all’; d) le uova da cova devono essere state disinfettate secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine.
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