Art. 101

Trasporto delle uova da cova su nave

In vigore dal 30 gen 2020
Trasporto delle uova da cova su nave 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova trasportate su nave, anche solo per una parte del viaggio, è consentito solo se il materiale germinale di tali partite soddisfa le seguenti prescrizioni: a) le uova da cova: i) sono rimaste a bordo della nave per l’intera durata del trasporto; ii) non sono state a contatto con volatili o altre uova da cova di stato sanitario inferiore mentre erano a bordo della nave; b) le uova da cova trasportate conformemente alla lettera a) devono essere accompagnate da una dichiarazione, contenente le seguenti informazioni: i) il porto di partenza nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona; ii) il porto di arrivo nell’Unione; iii) i porti di scalo, qualora la nave abbia fatto scalo in porti al di fuori del paese terzo o territorio di origine, o della loro zona, della partita; iv) la conformità delle uova da cova, durante il trasporto, alle prescrizioni di cui alla lettera a) e ai punti i), ii) e iii) della presente lettera. 2.   L’operatore responsabile della partita di uova da cova provvede affinché la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia allegata al certificato sanitario e firmata dal comandante della nave nel porto di arrivo il giorno di arrivo della nave.
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Trasporto delle uova da cova su nave (Art. 101 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo