Art. 100

Deroga e prescrizioni supplementari per il trasbordo di uova da cova in caso di incidente sui mezzi di trasporto per via navigabile o per via aerea

In vigore dal 30 gen 2020
Deroga e prescrizioni supplementari per il trasbordo di uova da cova in caso di incidente sui mezzi di trasporto per via navigabile o per via aerea In deroga all’, lettera b), l’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova che, per proseguire il viaggio, sono state trasbordate dal mezzo di trasporto di spedizione su un altro mezzo di trasporto in un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l’ingresso di uova da cova nell’Unione è consentito solo se il trasbordo è stato effettuato a causa di un problema tecnico o di un altro incidente imprevisto che ha causato problemi logistici durante il trasporto delle uova da cova verso l’Unione via mare o per via aerea, al fine di completare il trasporto al punto di ingresso nell’Unione, purché: a) l’ingresso delle uova da cova nell’Unione sia autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione e, ove applicabile, degli Stati membri di passaggio fino all’arrivo al luogo di destinazione nell’Unione; b) il trasbordo sia avvenuto sotto la supervisione di un veterinario ufficiale o del funzionario doganale responsabile e per tutta la durata dell’operazione: i) siano state adottate misure efficaci per evitare contatti diretti o indiretti tra le uova da cova destinate all’ingresso nell’Unione e altre uova da cova o altri animali; ii) le uova da cova siano state trasferite direttamente e il più rapidamente possibile, per proseguire il viaggio verso l’Unione, su una nave o un aeromobile che soddisfano le prescrizioni di cui all’, senza lasciare i locali del porto o dell’aeroporto; c) le uova da cova siano accompagnate da una dichiarazione dell’autorità competente del paese terzo o territorio in cui è stato effettuato il trasferimento, che fornisce le informazioni necessarie sull’operazione di trasferimento e attesta che sono state adottate misure pertinenti per soddisfare le prescrizioni di cui alla lettera b).
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Deroga e prescrizioni supplementari per il trasbordo di uova da cova in caso di incidente sui mezzi di trasporto per via navigabile o per via aerea (Art. 100 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo