Art. 98
Periodo di permanenza
In vigore dal 30 gen 2020
Periodo di permanenza
L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova è consentito solo se, immediatamente prima della data di carico delle uova da cova per la spedizione nell’Unione, il gruppo di origine delle uova da cova ha rispettato, per un periodo di tempo continuativo, le prescrizioni relative ai periodi di permanenza di cui all’allegato XXII e durante tale periodo:
a)
è rimasto nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona;
b)
è rimasto nello stabilimento di origine in cui nessun animale è stato introdotto nel corso di tale periodo precedente il carico;
c)
non è stato a contatto con pollame o uova da cova di stato sanitario inferiore né con volatili in cattività o volatili selvatici.
Storico versioni
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