Art. 97

Prescrizioni relative al materiale germinale ottenuto in stabilimenti confinati

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni relative al materiale germinale ottenuto in stabilimenti confinati L’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di cui all’ è consentito solo se tale materiale germinale: a) è marcato conformemente alle prescrizioni in materia di informazioni di cui all’, lettera a); b) è trasportato conformemente agli .
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Prescrizioni relative al materiale germinale ottenuto in stabilimenti confinati (Art. 97 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo