Art. 102
Misure preventive per i mezzi di trasporto e i contenitori di uova da cova
In vigore dal 30 gen 2020
Misure preventive per i mezzi di trasporto e i contenitori di uova da cova
L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova è consentito solo se il materiale germinale di tali partite soddisfa le seguenti prescrizioni:
a)
le uova da cova devono essere state trasportate in veicoli che:
i)
sono costruiti in modo che le uova da cova non possano cadere;
ii)
sono stati progettati in modo da consentire la pulizia e la disinfezione;
iii)
sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e asciugati o lasciati asciugare immediatamente prima di ogni carico delle uova da cova destinate all’ingresso nell’Unione;
b)
le uova da cova devono essere state trasportate in contenitori conformi alle seguenti prescrizioni:
i)
la prescrizione di cui alla lettera a);
ii)
i contenitori contengono unicamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
iii)
i contenitori sono stati chiusi secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
iv)
i contenitori:
—
sono stati puliti e disinfettati prima del carico secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine;
o
—
sono monouso, puliti e utilizzati per la prima volta;
v)
i contenitori recano le informazioni relative alle specie e categorie specifiche di uova da cova di cui all’allegato XVI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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