Art. 102

Misure preventive per i mezzi di trasporto e i contenitori di uova da cova

In vigore dal 30 gen 2020
Misure preventive per i mezzi di trasporto e i contenitori di uova da cova L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova è consentito solo se il materiale germinale di tali partite soddisfa le seguenti prescrizioni: a) le uova da cova devono essere state trasportate in veicoli che: i) sono costruiti in modo che le uova da cova non possano cadere; ii) sono stati progettati in modo da consentire la pulizia e la disinfezione; iii) sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e asciugati o lasciati asciugare immediatamente prima di ogni carico delle uova da cova destinate all’ingresso nell’Unione; b) le uova da cova devono essere state trasportate in contenitori conformi alle seguenti prescrizioni: i) la prescrizione di cui alla lettera a); ii) i contenitori contengono unicamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo, provenienti dal medesimo stabilimento; iii) i contenitori sono stati chiusi secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine al fine di evitare qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto; iv) i contenitori: — sono stati puliti e disinfettati prima del carico secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine; o — sono monouso, puliti e utilizzati per la prima volta; v) i contenitori recano le informazioni relative alle specie e categorie specifiche di uova da cova di cui all’allegato XVI.
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Misure preventive per i mezzi di trasporto e i contenitori di uova da cova (Art. 102 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo