Art. 104

Uova da cova di pollame importato nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona

In vigore dal 30 gen 2020
Uova da cova di pollame importato nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova di pollame, originarie di gruppi che sono stati importati nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona a partire da un altro paese terzo, territorio o loro zona, è consentito solo se l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine delle uova da cova ha fornito garanzie che: a) i gruppi di origine delle uova da cova sono stati importati a partire da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di tali gruppi; b) l’importazione dei gruppi di origine delle uova da cova in tale paese terzo, territorio o loro zona è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle applicabili qualora i gruppi fossero entrati direttamente nell’Unione.
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Uova da cova di pollame importato nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona (Art. 104 Regolamento (UE) 2020/692) — Testo vigente | Portale Normativo