Art. 104
Uova da cova di pollame importato nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona
In vigore dal 30 gen 2020
Uova da cova di pollame importato nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona
L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova di pollame, originarie di gruppi che sono stati importati nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona a partire da un altro paese terzo, territorio o loro zona, è consentito solo se l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine delle uova da cova ha fornito garanzie che:
a)
i gruppi di origine delle uova da cova sono stati importati a partire da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di tali gruppi;
b)
l’importazione dei gruppi di origine delle uova da cova in tale paese terzo, territorio o loro zona è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle applicabili qualora i gruppi fossero entrati direttamente nell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-104