Art. 106
Stabilimento di origine delle uova da cova
In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimento di origine delle uova da cova
L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova di pollame è consentito solo se tali uova sono originarie:
a)
di incubatoi riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e
i)
il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;
ii)
attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico delle uova da cova per la spedizione nell’Unione;
iii)
dotati di un numero di riconoscimento unico assegnato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine;
b)
di gruppi detenuti in stabilimenti che sono stati riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e
i)
il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;
ii)
attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova per la spedizione nell’Unione;
iii)
nei quali non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova per la spedizione nell’Unione;
Storico versioni
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