Art. 103
Movimenti e manipolazione delle uova da cova dopo l’ingresso
In vigore dal 30 gen 2020
Movimenti e manipolazione delle uova da cova dopo l’ingresso
Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché le partite di uova da cova dopo l’ingresso nell’Unione:
a)
siano trasportate direttamente dal punto di ingresso al luogo di destinazione nell’Unione;
b)
soddisfino le prescrizioni per i movimenti all’interno dell’Unione e la manipolazione dopo l’ingresso nell’Unione quali stabilite per le specie e categorie specifiche di uova da cova nei capi 5 e 7 del presente titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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