Art. 103 · Movimenti e manipolazione delle uova da cova dopo l’ingresso

Art. 103

Movimenti e manipolazione delle uova da cova dopo l’ingresso

In vigore dal 30 gen 2020
Movimenti e manipolazione delle uova da cova dopo l’ingresso Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché le partite di uova da cova dopo l’ingresso nell’Unione: a) siano trasportate direttamente dal punto di ingresso al luogo di destinazione nell’Unione; b) soddisfino le prescrizioni per i movimenti all’interno dell’Unione e la manipolazione dopo l’ingresso nell’Unione quali stabilite per le specie e categorie specifiche di uova da cova nei capi 5 e 7 del presente titolo.
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