Art. 71
Norme applicabili ai contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi e soggetti a norme specifiche dell’UE
In vigore dal 17 dic 2019
Norme applicabili ai contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi e soggetti a norme specifiche dell’UE
1. L’esportazione di prodotti soggetti a contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione AGREX come indicato nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
2. Le domande di titoli per tali contingenti tariffari sono ricevibili unicamente se sono soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 2.
3. In deroga all’, paragrafi 1 e 2, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e le domande di titoli possono essere presentate qualsiasi giorno, tenendo conto dell’ del regolamento (UE) 2016/1239.
4. Il titolo è rilasciato non appena possibile dopo che è stata presentata una domanda ricevibile.
5. Su richiesta dell’interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo imputato.
6. I titoli di esportazione possono essere utilizzati per una sola dichiarazione di esportazione. La validità del titolo scade nel momento in cui è accettata la dichiarazione di esportazione.
7. L’ non si applica ai contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi.
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