Art. 70
Titoli di esportazione per alimenti per cani o gatti compresi nel codice NC 2309 10 90 che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in Svizzera
In vigore dal 17 dic 2019
Titoli di esportazione per alimenti per cani o gatti compresi nel codice NC 2309 10 90 che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in Svizzera
1. In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (57), è aperto un contingente tariffario per l’esportazione verso la Svizzera di alimenti per cani o gatti originari dell’Unione, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Per tale contingente tariffario, il volume dei prodotti e il periodo contingentale sono indicati nell’allegato XIII del presente regolamento.
2. Le domande di titolo sono ricevibili solo se il richiedente dichiara per iscritto che tutte le materie impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda sono state interamente ottenute nell’Unione. I richiedenti si impegnano inoltre, per iscritto, a fornire, su richiesta delle autorità competenti, la prova che tali condizioni sono soddisfatte e ad accettare, se del caso, eventuali controlli da parte di tali autorità in merito alla contabilità e alle condizioni in cui i prodotti in questione sono fabbricati. Se il richiedente non è il fabbricante dei prodotti, deve presentare una dichiarazione e un impegno analoghi da parte del fabbricante a sostegno della domanda.
3. In deroga all’, paragrafo 1, il titolo di esportazione AGREX può essere sostituito da una fattura o da qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:761:oj#art-70