Art. 72

Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori

In vigore dal 17 dic 2019
Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori 1.   Se un contingente tariffario di importazione è gestito conformemente all’articolo 187, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il documento rilasciato dal paese esportatore è: a) un certificato di autenticità (CA) per il settore delle carni bovine; b) un formulario IMA 1 («Inward Monitoring Arrangement») per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. 2.   In deroga all’, paragrafi 1 e 2, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e le domande di titoli possono essere presentate qualsiasi giorno, tenendo conto dell’ del regolamento (UE) 2016/1239. 3.   Ad eccezione dei contingenti tariffari di cui agli , gli operatori presentano all’autorità emittente dello Stato membro di importazione l’originale del certificato di autenticità o del certificato IMA 1, unitamente alla domanda di titolo di importazione. L’operatore fornisce anche una copia del certificato di autenticità o del certificato IMA 1, se richiesta dall’autorità emittente. La domanda è presentata entro il periodo di validità del certificato di autenticità o del certificato IMA 1 e non oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale in questione. 4.   L’autorità emittente verifica che le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondano alle informazioni ricevute dalla Commissione. In tal caso, e salvo istruzioni contrarie da parte della Commissione, l’autorità emittente rilascia i titoli di importazione senza indugio, entro sei giorni di calendario dal ricevimento della domanda presentata unitamente a un certificato di autenticità o a un certificato IMA 1. 5.   Un certificato di autenticità o un certificato IMA 1 è utilizzato per il rilascio di un solo titolo di importazione. 6.   L’autorità emittente annota sul certificato di autenticità o sul certificato IMA 1 e sulla relativa copia il numero di rilascio del titolo e il quantitativo per il quale tale documento è stato utilizzato. Il quantitativo è espresso in unità intere, eventualmente arrotondate per eccesso. Il certificato di autenticità o il certificato IMA 1 è conservato dall’autorità emittente. La copia è restituita al richiedente per le procedure doganali secondo quanto indicato al titolo III del presente regolamento. 7.   La Commissione può chiedere a un paese terzo di autorizzare propri rappresentanti a effettuare, se necessario, controlli in loco sul suo territorio. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo. 8.   Una volta che il paese esportatore ha rilasciato uno o più certificati di autenticità o certificati IMA 1, informa immediatamente la Commissione del rilascio di tali documenti. Lo scambio di documenti e informazioni tra la Commissione e un paese esportatore ha luogo mediante un sistema di informazione istituito dalla Commissione in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. Se richiesto da un paese terzo, lo scambio di documenti può continuare ad avvenire con mezzi convenzionali, nel qual caso il titolo di importazione è messo a disposizione del detentore soltanto dopo che è stato presentato l’originale del documento del paese esportatore. 9.   La Commissione mette a disposizione dell’autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri le impronte dei timbri utilizzati dall’autorità emittente del paese esportatore per il rilascio del certificato di autenticità. Sono inoltre messi a disposizione dell’autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri anche i nomi e le firme delle persone autorizzate a firmare il certificato di autenticità, comunicate alla Commissione dalle autorità dei paesi esportatori. L’accesso alla banca dati del sistema di gestione dei modelli (Specimen Management System — SMS) contenente tali informazioni è limitato alle persone autorizzate e messo a disposizione degli Stati membri mediante un sistema di informazione istituito a norma degli del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:761:oj#art-72

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori (Art. 72 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo