Art. 69

Contingenti tariffari

In vigore dal 17 dic 2019
Contingenti tariffari In conformità agli accordi, in forma di verbali concordati, concernenti taluni oleaginosi conclusi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), approvato con decisione 94/87/CE del Consiglio (53), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele, approvato con decisione 2003/917/CE del Consiglio (54), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. In conformità agli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame, approvati con decisione 2007/360/CE del Consiglio (55), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. In conformità all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli, approvato con decisione 2014/668/UE del Consiglio (56), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo contingentale e i sottoperiodi sono indicati nell’allegato XII del presente regolamento.
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Contingenti tariffari (Art. 69 Regolamento (UE) 2020/761) — Testo vigente | Portale Normativo