Art. 80
Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per il pollame
In vigore dal 17 dic 2019
Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per il pollame
Il certificato sanitario per il pollame, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui:
a)
all’ e agli , ove applicabili per la categoria specifica di pollame, in caso di pollame riproduttore e di pollame da reddito;
b)
all’ e agli , ove applicabili per la categoria specifica di pollame, in caso di pollame destinato alla macellazione;
c)
all’ e agli , ove applicabili per la categoria specifica di pollame, in caso di pulcini da un giorno;
d)
all’ e agli , ove applicabili per la categoria specifica di pollame, in caso di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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