Art. 103
Norme relative alla responsabilità dell’autorità competente in materia di certificazione sanitaria per i movimenti di animali selvatici terrestri verso altri Stati membri
In vigore dal 17 dic 2019
Norme relative alla responsabilità dell’autorità competente in materia di certificazione sanitaria per i movimenti di animali selvatici terrestri verso altri Stati membri
1. Prima di firmare il certificato sanitario di cui all’ per i movimenti di animali selvatici terrestri, il veterinario ufficiale effettua i seguenti esami e controlli d’identità:
a)
un esame delle informazioni disponibili atte a dimostrare la conformità alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 4;
b)
un controllo d’identità;
c)
un esame clinico e, qualora quest’ultimo non sia possibile, un’ispezione clinica degli animali della partita al fine di rilevare segni clinici delle malattie elencate o emergenti pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie.
2. Il veterinario ufficiale effettua i controlli ed esami documentari, fisici e d’identità di cui al paragrafo 1 e rilascia il certificato sanitario nelle 24 ore precedenti la partenza della partita di animali dal loro habitat.
3. Il certificato sanitario ha una validità di 10 giorni dalla data di rilascio.
4. In deroga al paragrafo 3, in caso di trasporto di animali selvatici terrestri via mare o per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario pari a 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:688:oj#art-103