Art. 101
Prescrizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri verso altri Stati membri
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri verso altri Stati membri
1. Gli operatori spostano animali selvatici terrestri dal loro habitat di origine solo se li caricano direttamente su un mezzo di trasporto per trasferirli in un habitat o uno stabilimento di un altro Stato membro senza che gli animali siano introdotti in uno stabilimento dello Stato membro di origine.
2. Gli operatori e i trasportatori provvedono affinché i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare animali selvatici terrestri, ad eccezione delle api mellifere e dei bombi, siano:
a)
costruiti in modo che
i)
gli animali non possano uscire o cadere;
ii)
sia possibile effettuare un’ispezione visiva degli animali sui mezzi di trasporto;
iii)
sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali;
iv)
in caso di volatili, sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di piume;
v)
gli animali possono essere immobilizzati o sedati durante il trasporto, se necessario;
b)
puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali o di qualsiasi elemento che comporti un rischio per la sanità animale e, se necessario, disinfettati nuovamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali.
3. Gli operatori e i trasportatori provvedono affinché i contenitori in cui sono trasportati animali selvatici terrestri, ad eccezione delle api mellifere e dei bombi:
a)
soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a);
b)
contengano solo animali selvatici della stessa specie provenienti dallo stesso habitat;
c)
siano contrassegnati per indicare con precisione la specie e il numero di animali;
d)
siano contenitori nuovi monouso, progettati a tal fine, destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo o puliti e disinfettati dopo l’uso e asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi utilizzo successivo.
4. Gli operatori spostano animali selvatici terrestri dal loro habitat di origine in un habitat o uno stabilimento di un altro Stato membro solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni supplementari:
a)
la maggior parte degli animali della partita ha soggiornato nell’habitat di origine per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, e durante tale periodo non è stata a contatto con animali detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale oppure con animali detenuti provenienti da uno stabilimento non conforme alle prescrizioni di cui alla lettera b);
b)
qualsiasi animale che entri nell’Unione da un paese terzo o territorio nei 30 giorni precedenti la partenza degli animali di cui al paragrafo 1, e sia introdotto in uno stabilimento situato nell’habitat in cui soggiornavano tali animali, è tenuto separato in modo da evitare il contatto diretto e indiretto con tutti gli altri animali presenti in tale stabilimento e in tale habitat;
c)
tali animali provengono da un habitat in cui non sono stati segnalati casi delle seguenti malattie e infezioni nei tempi stabiliti:
i)
infezione da virus della rabbia nei 30 giorni precedenti la partenza;
ii)
infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli animali selvatici terrestri delle specie elencate per tale malattia nei 42 giorni precedenti la partenza;
iii)
infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) negli animali selvatici terrestri delle specie elencate per tale malattia nei 42 giorni precedenti la partenza;
iv)
infezione da virus della malattia emorragica epizootica in un raggio di 150 km negli animali selvatici terrestri delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza;
v)
carbonchio ematico negli ungulati nei 15 giorni precedenti la partenza;
vi)
surra (Trypanosoma evansi) nei 30 giorni precedenti la partenza;
d)
in caso di animali appartenenti alle famiglie Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae o Tragulidae, l’habitat di origine è conforme ad almeno una delle prescrizioni per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689;
e)
non risulta che tali animali siano stati a contatto con animali selvatici terrestri non conformi alle prescrizioni di cui alla lettera c) nei 30 giorni precedenti la partenza.
5. In deroga al paragrafo 4, lettera d), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di animali selvatici terrestri che non soddisfano almeno una delle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 verso un altro Stato membro o una sua zona:
a)
aventi lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689;
o
b)
privi dello status di indenne da malattia e di un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) se lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati. Se lo Stato membro di destinazione fissa condizioni per l’autorizzazione di tali movimenti, dette condizioni devono corrispondere a una delle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 5 a 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689.
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