Art. 102

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per gli animali selvatici terrestri

In vigore dal 17 dic 2019
Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per gli animali selvatici terrestri Il certificato sanitario per gli animali selvatici terrestri, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 155, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, punto 3, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 4 e, ove applicabile, all’, paragrafo 5, del presente regolamento.
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