Art. 104
Prescrizioni per la notifica in anticipo, da parte degli operatori, dei movimenti verso altri Stati membri di animali selvatici terrestri
In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per la notifica in anticipo, da parte degli operatori, dei movimenti verso altri Stati membri di animali selvatici terrestri
Gli operatori diversi dai trasportatori che spostano animali selvatici terrestri in un altro Stato membro notificano all’autorità competente dello Stato membro di origine la partenza della partita con almeno 24 ore di anticipo.
Storico versioni
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