Art. 104

Prescrizioni per la notifica in anticipo, da parte degli operatori, dei movimenti verso altri Stati membri di animali selvatici terrestri

In vigore dal 17 dic 2019
Prescrizioni per la notifica in anticipo, da parte degli operatori, dei movimenti verso altri Stati membri di animali selvatici terrestri Gli operatori diversi dai trasportatori che spostano animali selvatici terrestri in un altro Stato membro notificano all’autorità competente dello Stato membro di origine la partenza della partita con almeno 24 ore di anticipo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:688:oj#art-104

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo