Art. 105

Obblighi degli operatori relativamente alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali selvatici terrestri

In vigore dal 17 dic 2019
Obblighi degli operatori relativamente alla notifica dei movimenti verso altri Stati membri di animali selvatici terrestri Ai fini della notifica di cui all’articolo 155, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori diversi dai trasportatori che spostano animali selvatici terrestri in un altro Stato membro forniscono all’autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni relative a ciascuna partita di tali animali destinata a essere spostata in un altro Stato membro quali previste all’articolo 145, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e all’allegato VIII, parte 1, punto 3, lettere da a) a d).
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