Art. 107

Procedure di emergenza

In vigore dal 17 dic 2019
Procedure di emergenza In caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni dell’IMSOC, l’autorità competente del luogo di origine degli animali selvatici terrestri rispetta i dispositivi di emergenza stabiliti a norma dell’articolo 134, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625.
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Procedure di emergenza (Art. 107 Regolamento (UE) 2020/688) — Testo vigente | Portale Normativo