Art. 7
Trasmissione dei dati
In vigore dal 16 dic 2019
Trasmissione dei dati
Gli Stati membri registrano e trasmettono i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/1022.
Per trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca a norma del presente articolo gli Stati membri si avvalgono dei codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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