Art. 9

Stock demersali

In vigore dal 16 dic 2019
Stock demersali 1.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per il 2020 per gli stock demersali nel Mare Adriatico è stabilito nell’allegato II. 2.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:2236:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo