Art. 8

Stock di piccoli pelagici

In vigore dal 16 dic 2019
Stock di piccoli pelagici 1.   Le catture di sardina (Sardina pilchardus) e di acciuga (Engraulis encrasicolus) da parte dei pescherecci dell’Unione nel Mare Adriatico non superano i livelli stabiliti nell’allegato II. 2.   I pescherecci dell’Unione che praticano la pesca della sardina e dell’acciuga nel Mare Adriatico non superano 180 giorni di pesca all’anno. Di tali 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell’acciuga.
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