Art. 8
Stock di piccoli pelagici
In vigore dal 16 dic 2019
Stock di piccoli pelagici
1. Le catture di sardina (Sardina pilchardus) e di acciuga (Engraulis encrasicolus) da parte dei pescherecci dell’Unione nel Mare Adriatico non superano i livelli stabiliti nell’allegato II.
2. I pescherecci dell’Unione che praticano la pesca della sardina e dell’acciuga nel Mare Adriatico non superano 180 giorni di pesca all’anno. Di tali 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell’acciuga.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:2236:oj#art-8