Art. 10

Trasmissione dei dati

In vigore dal 16 dic 2019
Trasmissione dei dati Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock e quelli relativi allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock e dei codici del gruppo di sforzo che figurano nell’allegato II del presente regolamento.
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Trasmissione dei dati (Art. 10 Regolamento (UE) 2019/2236) — Testo vigente | Portale Normativo