Art. 5

Anguilla

In vigore dal 16 dic 2019
Anguilla 1.   Sono soggette alle disposizioni del presente articolo tutte le attività dei pescherecci dell’Unione e le altre attività di pesca dell’Unione per la cattura dell’anguilla (Anguilla anguilla), ossia le attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa. 2.   Il presente articolo si applica al Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione. 3.   Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di pescare l’anguilla nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo per un periodo di tre mesi consecutivi che ogni Stato membro deve stabilire. Il periodo di chiusura delle attività di pesca è coerente con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli temporali di migrazione dell’anguilla nello Stato membro in questione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo da essi stabilito al più tardi un mese prima dell’entrata in vigore della chiusura e in ogni caso entro il 31 gennaio 2020.
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