Art. 4
Zone di pesca
In vigore dal 16 dic 2019
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a)
«sottozone geografiche della CGPM»: le zone definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
b)
«Mar Mediterraneo»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
c)
«Mar Mediterraneo occidentale»: le acque nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
d)
«Mare Adriatico»: le acque nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
e)
«Mar Nero»: le acque nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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