Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 dic 2019
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione che sfruttano i seguenti stock ittici: a) anguilla (Anguilla anguilla) nel Mar Mediterraneo quale definito all’, lettera b); b) gambero viola (Aristeus antennatus), gambero rosa (Parapenaeus longirostris), gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mar Mediterraneo occidentale quale definito all’, lettera c); c) acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico quale definito all’, lettera d); d) nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa (Parapenaeus longirostris) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico quale definito all’, lettera d); e) spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Psetta maxima) nel Mar Nero quale definito all’, lettera e). 2.   Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.
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