Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 16 dic 2019
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione che sfruttano i seguenti stock ittici:
a)
anguilla (Anguilla anguilla) nel Mar Mediterraneo quale definito all’, lettera b);
b)
gambero viola (Aristeus antennatus), gambero rosa (Parapenaeus longirostris), gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mar Mediterraneo occidentale quale definito all’, lettera c);
c)
acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico quale definito all’, lettera d);
d)
nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa (Parapenaeus longirostris) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico quale definito all’, lettera d);
e)
spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Psetta maxima) nel Mar Nero quale definito all’, lettera e).
2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.
Storico versioni
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