Art. 59
Deroga per le imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2
In vigore dal 27 nov 2019
Deroga per le imprese di investimento di cui all’, paragrafo 2
Le imprese di investimento che, al 25 dicembre 2019, soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento continuano a essere soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE.
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