Art. 60
Clausola di riesame
In vigore dal 27 nov 2019
Clausola di riesame
1. Entro il 26 giugno 2024 la Commissione, previa consultazione con l’ABE e l’ESMA, procede a un riesame e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa riguardo almeno agli aspetti seguenti:
a)
le condizioni affinché le imprese di investimento possano qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse in conformità dell’;
b)
i metodi di misurazione dei fattori K di cui alla parte tre, titolo II, compresa la consulenza in materia di investimenti nell’ambito di applicazione dell’AUM, e all’;
c)
i coefficienti di cui all’, paragrafo 2;
d)
il metodo usato per il calcolo del K-CMG, il livello dei requisiti di fondi propri derivanti dal K-CMG rispetto al K-NPR, nonché la calibratura del fattore di moltiplicazione di cui all’;
e)
le disposizioni di cui agli , in particolare l’ammissibilità al requisito di liquidità delle attività liquide di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
f)
le disposizioni di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 1;
g)
l’applicazione della parte tre ai negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni.
h)
la modifica della definizione di «ente creditizio» nel regolamento (UE) n. 575/2013 in conseguenza dell’, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e possibili conseguenze negative indesiderate;
i)
le disposizioni di cui agli del regolamento (UE) n. 600/2014 e il loro allineamento a un quadro coerente per l’equivalenza nei servizi finanziari;
j)
le soglie di cui all’, paragrafo 1;
k)
l’applicazione delle norme della parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, alle imprese di investimento;
l)
il metodo di misurazione del valore di un derivato di cui all’, paragrafo 2, lettera b), e all’, paragrafo 2, lettera b), e l’opportunità di introdurre una metrica e/o una calibratura alternative;
m)
le disposizioni di cui alla parte due, in particolare quelle concernenti l’autorizzazione che ulteriori strumenti o di fondi propri siano considerati fondi propri a norma dell’, paragrafo 4, nonché la possibilità di concedere tale autorizzazione alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1;
n)
le condizioni in base alle quali le imprese di investimento applicano i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell’, paragrafo 2, del presente regolamento;
o)
la disposizione di cui all’, paragrafo 5;
p)
l’importanza di applicare gli obblighi di informativa di cui all’ del presente regolamento per altri settori, comprese le imprese di investimento di cui all’, paragrafi 2 e 5, del presente regolamento e gli enti creditizi definiti all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul fabbisogno di risorse derivante dall’assunzione, da parte dell’ESMA, dei suoi nuovi poteri e obblighi in conformità dell’ del presente regolamento, compresa la possibilità per l’ESMA di imporre commissioni di registrazione alle imprese di paesi terzi registrate dall’ESMA a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
Storico versioni
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