Art. 60

Clausola di riesame

In vigore dal 27 nov 2019
Clausola di riesame 1.   Entro il 26 giugno 2024 la Commissione, previa consultazione con l’ABE e l’ESMA, procede a un riesame e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa riguardo almeno agli aspetti seguenti: a) le condizioni affinché le imprese di investimento possano qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse in conformità dell’; b) i metodi di misurazione dei fattori K di cui alla parte tre, titolo II, compresa la consulenza in materia di investimenti nell’ambito di applicazione dell’AUM, e all’; c) i coefficienti di cui all’, paragrafo 2; d) il metodo usato per il calcolo del K-CMG, il livello dei requisiti di fondi propri derivanti dal K-CMG rispetto al K-NPR, nonché la calibratura del fattore di moltiplicazione di cui all’; e) le disposizioni di cui agli , in particolare l’ammissibilità al requisito di liquidità delle attività liquide di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c); f) le disposizioni di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 1; g) l’applicazione della parte tre ai negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni. h) la modifica della definizione di «ente creditizio» nel regolamento (UE) n. 575/2013 in conseguenza dell’, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e possibili conseguenze negative indesiderate; i) le disposizioni di cui agli del regolamento (UE) n. 600/2014 e il loro allineamento a un quadro coerente per l’equivalenza nei servizi finanziari; j) le soglie di cui all’, paragrafo 1; k) l’applicazione delle norme della parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, alle imprese di investimento; l) il metodo di misurazione del valore di un derivato di cui all’, paragrafo 2, lettera b), e all’, paragrafo 2, lettera b), e l’opportunità di introdurre una metrica e/o una calibratura alternative; m) le disposizioni di cui alla parte due, in particolare quelle concernenti l’autorizzazione che ulteriori strumenti o di fondi propri siano considerati fondi propri a norma dell’, paragrafo 4, nonché la possibilità di concedere tale autorizzazione alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’, paragrafo 1; n) le condizioni in base alle quali le imprese di investimento applicano i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell’, paragrafo 2, del presente regolamento; o) la disposizione di cui all’, paragrafo 5; p) l’importanza di applicare gli obblighi di informativa di cui all’ del presente regolamento per altri settori, comprese le imprese di investimento di cui all’, paragrafi 2 e 5, del presente regolamento e gli enti creditizi definiti all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul fabbisogno di risorse derivante dall’assunzione, da parte dell’ESMA, dei suoi nuovi poteri e obblighi in conformità dell’ del presente regolamento, compresa la possibilità per l’ESMA di imporre commissioni di registrazione alle imprese di paesi terzi registrate dall’ESMA a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:2033:oj#art-60

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Clausola di riesame (Art. 60 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo