Art. 58

Deroga per le imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 27 nov 2019
Deroga per le imprese di cui all’, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 Le imprese di investimento che, al 25 dicembre 2019, soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e non hanno ancora ottenuto l’autorizzazione come enti creditizi in conformità dell’ della direttiva 2013/36/UE continuano ad essere soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE.
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Deroga per le imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 (Art. 58 Regolamento (UE) 2019/2033) — Testo vigente | Portale Normativo