Art. 6
Termine dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati
In vigore dal 7 nov 2019
Termine dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati
1. L’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati termina nei casi seguenti:
a)
quando un’autorità competente decide di ritirare la propria notifica di cui all’, paragrafo 1, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri mediante l’IMSOC, indicando i motivi che giustificano la decisione; o
b)
quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri degli Stati membri hanno registrato nel sistema IMSOC una sequenza ininterrotta di almeno 10 risultati soddisfacenti nel corso dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati; e
ii)
il peso totale delle partite di cui alla lettera i) raggiunge un peso corrispondente ad almeno 10 volte il peso della partita alla quale si riferisce la notifica di cui all’, paragrafo 1, o un peso netto di 300 tonnellate (il valore più basso dei due).
2. Se tuttavia la Commissione ha chiesto i controlli imposti, in conformità all’, paragrafo 1, lettera a), l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati termina quando:
a)
le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri degli Stati membri hanno registrato nel sistema IMSOC una sequenza ininterrotta di almeno 30 risultati soddisfacenti nel corso dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati; e
b)
l’autorità competente del paese terzo ha adottato un piano d’azione soddisfacente in conformità all’, paragrafo 1, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:1873:oj#art-6