Art. 5

Controlli imposti

In vigore dal 7 nov 2019
Controlli imposti 1.   Se durante l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati tre partite che entrano nell’Unione presentano lo stesso tipo di violazione indicato nella notifica di cui all’, paragrafo 1, la Commissione chiede all’autorità competente del paese terzo in cui si trova lo stabilimento di origine delle partite non conformi di: a) effettuare le indagini necessarie per individuare i motivi delle violazioni («controlli imposti»); b) adottare un piano d’azione in relazione allo stabilimento di origine per porre efficacemente rimedio alla situazione; e c) riferire sulle azioni di cui alle lettere a) e b), compresi i risultati del piano d’azione. 2.   La Commissione monitora da vicino i risultati dei controlli imposti e del piano d’azione e adotta ulteriori azioni, comprese misure in conformità all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all’articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 quando: a) l’autorità competente del paese terzo non adotta un’azione adeguata per porre efficacemente rimedio alla situazione; o b) le autorità competenti degli Stati membri continuano a notificare risultati insoddisfacenti dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati.
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In sintesi

Se durante i controlli ufficiali intensificati tre partite in ingresso presentano la stessa violazione, la Commissione europea interviene richiedendo verifiche all'autorità del paese terzo di origine. Quest'ultima deve svolgere indagini (dette «controlli imposti»), adottare un piano d'azione per lo stabilimento coinvolto e riferire i risultati alla Commissione. La Commissione segue con attenzione l'andamento di tali misure e dei loro esiti. Qualora il paese terzo non intervenga in modo adeguato o persistano esiti negativi nei controlli degli Stati membri, la Commissione può adottare ulteriori misure restrittive o di salvaguardia.

Perché esiste questa norma

La norma mira a gestire i casi di ripetute violazioni all'ingresso nell'Unione europea, imponendo al paese terzo d'origine di individuare le cause del problema e rimediare alla non conformità.

A chi si applica

Si applica alla Commissione europea, alle autorità competenti dei paesi terzi di origine delle merci, alle autorità competenti degli Stati membri e agli stabilimenti di origine interessati dalle violazioni.

Esempio pratico

Durante i controlli intensificati all'ingresso nell'Unione, tre partite successive di alimenti provenienti dallo stesso stabilimento extra-UE presentano la medesima non conformità. La Commissione europea ordina quindi all'autorità di quel paese di indagare sulle cause, far attuare un piano correttivo allo stabilimento e inviare un resoconto dettagliato.

Adempimenti e conseguenze

L'autorità del paese terzo deve svolgere le indagini («controlli imposti»), adottare un piano d'azione e riferire gli esiti alla Commissione; in caso di inazione o persistenza di esiti insoddisfacenti, la Commissione adotta ulteriori misure ai sensi dell'articolo 53 del reg. (CE) n. 178/2002 e dell'articolo 127, par. 4, del reg. (UE) 2017/625.

Domande frequenti

Quando scatta la richiesta di «controlli imposti» da parte della Commissione?Scatta quando tre partite che entrano nell'Unione europea mostrano, durante i controlli ufficiali intensificati, lo stesso tipo di violazione notificato in precedenza.
Quali obblighi ha l'autorità competente del paese terzo interessato?Deve svolgere le indagini per chiarire i motivi della violazione, far adottare un piano d'azione allo stabilimento di origine e inviare una relazione sulle azioni svolte e sui relativi risultati.
Cosa succede se il paese terzo non rimedia alla situazione o i controlli restano negativi?La Commissione adotta ulteriori provvedimenti, incluse le misure previste dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dall'articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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