Art. 5
Controlli imposti
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Controlli imposti
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Se durante i controlli ufficiali intensificati tre partite in ingresso presentano la stessa violazione, la Commissione europea interviene richiedendo verifiche all'autorità del paese terzo di origine. Quest'ultima deve svolgere indagini (dette «controlli imposti»), adottare un piano d'azione per lo stabilimento coinvolto e riferire i risultati alla Commissione. La Commissione segue con attenzione l'andamento di tali misure e dei loro esiti. Qualora il paese terzo non intervenga in modo adeguato o persistano esiti negativi nei controlli degli Stati membri, la Commissione può adottare ulteriori misure restrittive o di salvaguardia.
La norma mira a gestire i casi di ripetute violazioni all'ingresso nell'Unione europea, imponendo al paese terzo d'origine di individuare le cause del problema e rimediare alla non conformità.
Si applica alla Commissione europea, alle autorità competenti dei paesi terzi di origine delle merci, alle autorità competenti degli Stati membri e agli stabilimenti di origine interessati dalle violazioni.
Durante i controlli intensificati all'ingresso nell'Unione, tre partite successive di alimenti provenienti dallo stesso stabilimento extra-UE presentano la medesima non conformità. La Commissione europea ordina quindi all'autorità di quel paese di indagare sulle cause, far attuare un piano correttivo allo stabilimento e inviare un resoconto dettagliato.
L'autorità del paese terzo deve svolgere le indagini («controlli imposti»), adottare un piano d'azione e riferire gli esiti alla Commissione; in caso di inazione o persistenza di esiti insoddisfacenti, la Commissione adotta ulteriori misure ai sensi dell'articolo 53 del reg. (CE) n. 178/2002 e dell'articolo 127, par. 4, del reg. (UE) 2017/625.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.