Art. 5 · Controlli imposti

Art. 5

Controlli imposti

In vigore dal 7 nov 2019
Controlli imposti 1.   Se durante l’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati tre partite che entrano nell’Unione presentano lo stesso tipo di violazione indicato nella notifica di cui all’, paragrafo 1, la Commissione chiede all’autorità competente del paese terzo in cui si trova lo stabilimento di origine delle partite non conformi di: a) effettuare le indagini necessarie per individuare i motivi delle violazioni («controlli imposti»); b) adottare un piano d’azione in relazione allo stabilimento di origine per porre efficacemente rimedio alla situazione; e c) riferire sulle azioni di cui alle lettere a) e b), compresi i risultati del piano d’azione. 2.   La Commissione monitora da vicino i risultati dei controlli imposti e del piano d’azione e adotta ulteriori azioni, comprese misure in conformità all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all’articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 quando: a) l’autorità competente del paese terzo non adotta un’azione adeguata per porre efficacemente rimedio alla situazione; o b) le autorità competenti degli Stati membri continuano a notificare risultati insoddisfacenti dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati.
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