Art. 3

Attivazione dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati

In vigore dal 7 nov 2019
Attivazione dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati 1.   Nel notificare alla Commissione e agli altri Stati membri mediante l’IMSOC la loro decisione in conformità all’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti indicano lo stabilimento di origine, la categoria di merci, con la relativa descrizione e il codice della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3), e la violazione per la quale si rende necessaria un’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati. 2.   Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la notifica è basata su sospette pratiche fraudolente o ingannevoli o su una possibile violazione grave o ripetuta della normativa di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625; b) la notifica è connessa ad un’azione od omissione di cui è responsabile lo stabilimento di origine della partita in questione; c) la partita in questione non è già soggetta all’esecuzione coordinata di controlli ufficiali intensificati in conformità al presente regolamento; e d) la partita in questione non è soggetta a misure di emergenza adottate in conformità all’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o all’articolo 261 del regolamento (UE) 2016/429 (5), o a misure speciali adottate in conformità all’articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625, per la stessa violazione indicata nella notifica di cui al paragrafo 1. 3.   La Commissione registra l’esito della valutazione di cui al paragrafo 2 nell’IMSOC. 4.   Se dall’esito della valutazione di cui al paragrafo 2 risulta che sono soddisfatte le condizioni necessarie, le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri in tutti gli Stati membri eseguono controlli ufficiali intensificati coordinati.
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Attivazione dell’esecuzione coordinata dei controlli ufficiali intensificati (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/1873) — Testo vigente | Portale Normativo